L'iniziativa popolare "Parità di diritti per i disabili", lanciata nel 1998 e consegnata alla Cancelleria federale nel giugno 1999 corredata di oltre 120'000 firme valide, recita testualmente:
1 Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine,
della razza, del sesso, della lingua, dell'età, della posizione sociale,
del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché
di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
2 La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare gli svantaggi esistenti nei loro confronti.
3 L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
In seguito al fatto che nella nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999, entrata in vigore il 1. gennaio 2000, è già stato adottato il cpv. 1 dell'Iniziativa (vedi sopra), il testo che andrà in votazione popolare il 18 maggio 2003 sarà il seguente:
"La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili. Prevede provvedimenti per eliminare e compensare gli svantaggi esistenti nei loro confronti. L'accesso a edifici e impianti e l'utilizzazione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono garantiti per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico".
La traduzione dal tedesco è quella ufficiale della Cancelleria federale